La Legge Regionale sull’accoglienza: verso un “modello toscano” anche per l’immigrazione?

June 9, 2009

Una prima analisi della legge regionale sull’accoglienza

a cura di Gianni Mannucci, avvocato dello sportello sociale di Empoli

Se ne parla da settimane e
sebbene sia una "piccola legge regionale" ha interessato le
cronache nazionali. Persino il Presidente del Consiglio si è già
dichiarato pronto ad impugnarla dinnanzi alla Corte Costituzionale
per violazione dell’art. 117 della Carta (per intenderci quello che
regola i "confini" del potere legislativo attribuendo le
varie competenze tra Stato e Regioni). Altri raccolgono le firme per
un referendum abrogativo. Anche nella stessa maggioranza che l’ha
approvata qualcuno ha storto il naso: forse non era una mossa
opportuna in piena campagna elettorale.
Di che cosa parlo? Della
Legge Regionale Toscana sull’immigrazione, o meglio sulla L.R.Toscana
denominata "Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e
la tutela dei cittadini stranieri in Toscana". Il problema di
costituzionalità non è di poco conto visto che il richiamato art.
117 inserisce tra le materie di esclusiva competenza dello Stato sia
il diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea sia l’immigrazione latu sensu.
Per
capire la portata rivoluzionaria che deve avere questa legge
e farsi un’idea se intacchi o meno le competenze legislative dello
Stato, ciascuno può andare a leggersela qui: Regione Toscana.
I "pigri" possono limitarsi alle mie insufficienti note.

Il preambolo afferma che
"l’immigrazione è un fenomeno costante e strutturale
caratterizzante la fase storica (…) la presenza dei cittadini
stranieri contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei nostri
territori in considerazione innanzitutto di un riscontrato forte loro
positivo inserimento nel mondo del lavoro anche in ambiti
particolarmente delicati e rilevanti quali il lavoro domestico e
l’assistenza alla persona".

Sembrano delle banalità,
ma visto che in questo paese ci diciamo ancora "contrari alla
società multietnica" (un po’ come essere contrari al vento di
libeccio o alle fasi lunari), forse mi sbaglio. Tuttavia le critiche
più forti questa legge se le guadagna con un passaggio successivo in
cui si sostiene che attraverso "la possibilità di accesso a
servizi e prestazioni essenziali sociali e sanitarie tesi a
salvaguardare la salute e l’esistenza della persona pur
se priva di titolo di soggiorno
, occorre promuovere il
valore di una cittadinanza sociale riconosciuta all’uomo in quanto
tale, a prescindere dalla sua condizione giuridica e della sua
appartenenza a una determinata entità politica statuale".
Questa dichiarazione di principio trova eco nell’art. 1 della
stessa legge che chiarisce come le politiche della Regione debbano
essere finalizzate alla "realizzazione del primato
della persona
indipendentemente dalla cittadinanza
attraverso il
riconoscimento dei diritti inviolabili
della persona
".

Ecco che questo passaggio sembra aprire la porta ad
una tutela di coloro che non sono "graditi", di coloro che
non hanno ottenuto la certificazione di qualità all’ingresso,
di coloro che abitualmente chiamiamo "clandestini"
e che questa legge sembra invece voler trattare secondo lo "status"
di persona. Si è parlato di "eldorado dei clandestini".
Già l’art. 2 (ambito soggettivo) dovrebbe porre fine ad ogni
demonizzazione o facile entusiasmo circa il testo in esame. I
destinatari degli interventi della presente legge sono (solo) i
cittadini stranieri in regola con le disposizioni sull’ingresso ed il
soggiorno nel territorio: immigrati regolari dunque. Per coloro che
sono "comunque dimoranti" nel territorio toscano
sono previsti interventi specifici che si sostanziano esclusivamente
in "interventi socio-assistenziali urgenti e indifferibili,
necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali
riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme
internazionali". Sul punto mi sembra che ci sia ben poco da
dire: l’affermazione di principio, l’intento di garantire a tutti "un
tetto ed un pasto caldo" è destinata a scontrarsi con una
realtà sociale ben diversa e rischia quindi di arenarsi su una "mano
a chi si trova in difficoltà e viene aiutato dalle istituzioni per
pochi giorni" come ha detto il Presidente della Regione Claudio
Martini.

Passando a ciò che maggiormente potrebbe interessare,
ovvero alle conseguenze pratiche di questa novella legislativa,
rilevano i capi III (partecipazione e comunicazione) e IV (azioni
positive per l’integrazione) del testo.
Un ruolo centrale per
promuovere la partecipazione e le comunicazioni dei cittadini
stranieri è riconosciuto dall’estensione a questi del diritto di
voto. Tuttavia il testo in esame si arresta a questa affermazione
senza dare alcuna ulteriore indicazione a riguardo. Dello stesso
(vago) segno le indicazioni circa l’insegnamento della lingua
italiana o sulla promozione di iniziative artistiche e culturali
volte a salvaguardare la cultura del paese d’origine, con particolare
attenzione alle donne straniere.

Per quanto concerne le azioni positive per
l’integrazione, la legge si occupa prevalentemente di politiche
abitative e sanità. In materia di politiche abitative il testo non
supera la mera enunciazione di principio circa la promozione delle
associazioni o di enti che, a vario titolo, si occupano di trovare
sistemazioni anche temporanee (ecco che ritorna il
concetto di emergenzialità) a quei soggetti che ne sono sprovvisti.
Del tutto assenti sono i richiami a presunti benefici o canali
privilegiati per gli stranieri nell’assegnazione di alloggi di
edilizia popolare che tanto hanno alimentato la polemica. Si dice
invece che i cittadini stranieri (si ribadisce, solo i c.d. regolari)
accedono ai bandi per l’assegnazione ai sensi della vigente
normativa, esattamente come i cittadini italiani o comunitari che
siano residenti dunque.

In tema di sanità, come già anticipato, si afferma il
diritto di tutte le persone, anche prive di titolo di soggiorno, a
ricevere quegli interventi socio assistenziali urgenti e
indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti
fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione
ed alle norme internazionali. Tuttavia non si capisce quale possa
essere la portata innovativa di una siffatta norma che non fa altro
che richiamare Costituzione e norme internazionali le quali, ritengo,
debbano trovare applicazione anche in Molise o in Veneto. In Toscana,
dunque, si è sentito il bisogno di ribadire l’ovvio?
Interessante
invece l’idea di predisporre specifici programmi informativi
destinati ai non regolari al fine di assicurare loro una idonea
conoscenza circa i servizi garantiti
. Questo potrebbe, almeno
nel nostro territorio, contenere i devastanti effetti prodotti dagli
annunci connessi all’emanazione del pacchetto sicurezza (basti
pensare al tam tam mediatico che c’è stato sulla norma, poi
ritirata, che prevedeva l’obbligo di denuncia per gli incaricati di
pubblico servizio). Indubbiamente questo "dibattito" ha
finito per creare molta confusione tra gli stranieri, quando non ha
perfino costretto taluno a non ricorrere alla cure mediche pure in
stato di necessità per paura di una denuncia. Campagne di
sensibilizzazione sono poi previste per la prevenzione ed il
contrasto delle mutilazioni genitali femminili. Iniziative per le
quali si ricerca la partecipazione delle comunità straniere dei
paesi nei quali hanno luogo queste pratiche.

In conclusione, dunque,
molto rumore per nulla. Almeno dal
punto di vista pratico
.

Forse anche per questo può
ritenersi che la legge non presenti caratteri di incostituzionalità:
l’esercizio stilistico ed acrobatico è riuscito. La legge, non
dicendo niente di veramente nuovo rispetto alla condizione dello
straniero,
si mantiene nell’alveo della competenza regionale in
materia di istruzione, tutela della salute e promozione di attività
culturali. Ambiti in cui secondo il dettato costituzionale la potestà
legislativa spetta alle Regioni. Non si palesa alcun contrasto con i
principi posti dalle leggi di livello nazionale. L’unica
maniera in cui, a mio avviso, si potrebbe sostenere questo contrasto
è quella di ammettere che la normativa nazionale contenga principi
tali da non rispettare i diritti fondamentali dell’uomo
.
Tuttavia,
in tempi così paludosi, non si può non apprezzare quello che questa
legge cerca di rappresentare. Vero motivo di ogni polemica. Questa
legge si pone come un (flebile) segnale di come possa esistere un
approccio alternativo e inclusivo al tema immigrazione rispetto
all’imperante modello sicuritario. Un approccio che può porsi come
base per prassi concrete che, attraverso un’interpretazione
costituzionalmente orientata di tutta la normativa di settore, non
ledano il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo,
indipendentemente dalla sua condizione di ingresso e soggiorno nel
nostro territorio.

Scusate se è poco.

Pubblicato da Gianni Mannucci
Avvocato dello sportello sociale, Empoli


Vedi anche > MeltingPot

 

 

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